Che cos’è il diritto all’oblio?
Il diritto all’oblio è una conquista di civiltà delle società moderne.
Affermare e difendere il diritto all’oblio oggi è molto difficile, perché esiste una memoria permanente, infinita e facilmente accessibile che non ha precedenti nella storia: internet.
È più semplice inquadrare la questione se si comprende che l’oblio e la memoria si contrappongono solo in parte.
In presenza di una memoria potenzialmente infinita è ancora più necessario fare un bilanciamento tra ciò che deve essere ricordato e ciò che può essere dimenticato.
Dimenticare non vuol dire per forza perdere, ma può significare eliminare per rendere più esatto, come lo scultore che toglie un centimetro di marmo per rendere la figura più fedele all’immagine che ha in testa.
“Forse ancora più profonda è l’esigenza soggettiva di oblio, di non rimanere prigionieri del passato, di perseguire il cambiamento, e di essere quindi riconosciuti proprio attraverso questo non essere più identici a quelli di ieri”.
S. Rodotà
Che cos’è il diritto all’oblio per il GDPR?
Il diritto all’oblio corrisponde al diritto alla cancellazione dei dati personali (art. 17 GDPR).
Una persona può ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei suoi dati personali anche se in origine questi dati erano stati raccolti e utilizzati correttamente.
In alcuni casi il Titolare ha l’obbligo di rimuovere i dati di cui viene richiesta la cancellazione:
- I dati non sono più necessari
- L’interessato revoca il consenso
- L’interessato si oppone al trattamento
- I dati sono trattati illecitamente
- La cancellazione è obbligatoria
- I dati riguardano minori
Il Gdpr è entrato in vigore quando già esisteva internet.
Quindi era già chiaro che la pubblicazione di dati in rete avrebbe reso più difficile la tutela del diritto alla cancellazione.
Per questo la legge precisa che nel caso di pubblicazione on-line, il Titolare deve eliminare qualsiasi copia o link ai dati da cancellare e informare altri Titolari della richiesta di cancellazione.
In principio era Google Spain
Il diritto all’oblio nasce per tutelare le persone che erano state interessate da episodi di cronaca la cui storia veniva riproposta sui giornali (di carta!), anche a distanza di anni dai fatti.
In Italia, ad esempio, già nel 1998 la Corte di Cassazione citava in una sentenza per la prima volta il diritto all’oblio come un’estensione del diritto alla riservatezza.
Le cose si sono poi complicate con l’avvento di Internet.
Come la Biblioteca di Babele di Borges, Internet è un archivio infinito di notizie, attraverso il quale si possono recuperare fatti risalenti a molti anni addietro.
Il problema non è quindi più solo la pubblicazione, ma l’indicizzazione della notizia nei motori di ricerca.
Per questo quando si parla di diritto all’oblio si deve per forza citare il caso Google Spain.
La Corte di Giustizia dell’UE nel 2014 ha stabilito che:
“Il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi”
Per rendere più efficace il diritto all’oblio oggi, la Corte ha sancito il diritto di richiedere direttamente al motore di ricerca di rendere indisponibili quei risultati nella ricerca.
Il termine tecnico è deindicizzare.
La richiesta può essere rivolta direttamente al motore di ricerca se la ricerca effettuata con il nome della persona restituisce come risultato la notizia che si vuole deindicizzare.
Per questo quando cerchiamo qualcosa su Google talvolta capita di leggere la scritta:
Diritto all’oblio VS diritto di cronaca
Il diritto all’oblio non è un diritto assoluto.
Questo significa che non si può richiedere sempre e in ogni circostanza la cancellazione di un dato o al motore di ricerca di deindicizzare il contenuto.
O meglio, la richiesta è sempre legittima ma il Titolare può rifiutare la cancellazione in maniera motivata, se il caso non rientra tra quelli in cui la cancellazione è obbligatoria.
Anche i motori di ricerca possono rifiutare di deindicizzare un contenuto.
Infatti ci deve essere sempre un bilanciamento tra il diritto della persona a essere “dimenticato” e il diritto di cronaca, che corrisponde a un diritto di tutti i cittadini a essere informati.
In queste vicende è necessaria quindi una valutazione tra gli opposti interessi.
Questa valutazione viene fatta sulla base di alcuni criteri:
- Il tempo trascorso dai fatti
- Il ruolo pubblico attuale dei soggetti coinvolti
- L’accuratezza dell’informazione
- L’oggettività delle notizie
- Vicenda processuale in corso
Il rigetto della richiesta di cancellazione relativa ai casi di cronaca considerati ancora attuali è la più frequente.
Possono poi esserci altre ragioni che legittimano il rifiuto alla cancellazione:
- L’obbligo di legge
- Un interesse pubblico in ambito di sanità pubblica
- Fini di archiviazione, statistica, ricerca scientifica o storica
- L’esercizio di diritti in giudizio
La recente riforma “Cartabia”, ha introdotto una norma che consente la deindicizzazione in caso di provvedimenti giudiziari favorevoli (assoluzioni, archiviazioni).
Ma in realtà questa nuova regola non ha comportato cambiamenti effettivi, in quanto richiama il GDPR.
Il Garante Privacy italiano ha già chiarito che non esiste nessun automatismo che collega un’assoluzione o un’archiviazione con l’obbligo di cancellare o deindicizzare una notizia.
E adesso parliamo di musica
Cosa c’entra il celebre cantautore italiano A.V. con il diritto all’oblio?
I fatti:
Nel 2000 la troupe di una seguita trasmissione della RAI aveva intercettato il cantautore al termine di una cena tra amici chiedendogli un’intervista.
A.V. rifiutava in maniera decisa.
Per questo motivo il cantante veniva additato come “Nervoso” e “Scorbutico”.
Nel 2005, a distanza di molto tempo dai fatti, ancora una volta la trasmissione in questione utilizzava quello stralcio di filmato per giustificare l’inserimento di A.V. in una classifica dei personaggi più “scorbutici”.
A.V. chiamava in giudizio la RAI per ottenere il riconoscimento del diritto all’oblio soprattutto contro l’utilizzo a scopo commerciale delle sue immagini personali, in un momento di vita privata, a distanza di tempo dai fatti e per questioni prive di valore di cronaca. A ciò si aggiunge il tono critico del video che non riveste neppure i connotati della satira.
La Corte di Cassazione riconosceva fondate le ragioni del cantautore in quanto il filmato della trasmissione Rai non aveva nessuno dei connotati che potessero far prevalere il diritto di cronaca sul diritto all’oblio del cantautore.
Cosa fare in pratica
La prima cosa da fare è effettuare delle ricerche, sui principali motori di ricerca, con il nome del soggetto coinvolto.
Questo consente di verificare l’indicizzazione e il posizionamento delle notizie.
Acquisiti gli indirizzi delle pagine che l’interessato desidera cancellare, bisogna inviare una richiesta motivata al motore di ricerca per ottenere la deindicizzazione.
La richiesta può essere fatta sia dall’interessato personalmente che da un professionista intermediario.
Ad esempio la pagina di Google che contiene il modulo per la richiesta è questa.
Il motore di ricerca effettua sempre una valutazione sulla base delle linee guida europee e non sempre accoglie la richiesta.
In caso di mancato accoglimento, l’interessato potrà fare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, oppure potrà direttamente presentare ricorso davanti al Tribunale.
Diritto all’oblio oncologico
Che cos’è il diritto all’oblio oncologico?
In Italia alla fine del 2023 è stata approvata una legge (L. n. 193/2023) che riguarda un particolare tipo di diritto all’oblio: il diritto all’oblio oncologico.
La norma protegge gli ex malati oncologici che sono guariti da più di dieci anni dalla malattia (o più di cinque se la patologia è insorta a meno di 21 anni).
In questo caso l’interessato è autorizzato a non fornire informazioni sulla malattia a banche, assicurazioni, datori di lavoro e altri soggetti che potrebbero richiederle.
Inoltre l’interessato non può neppure subire indagini in merito.
Una legge era diventata necessaria perché spesso è capitato che le Assicurazioni applicassero maggiorazioni agli ex malati oncologici o che le Banche rifiutassero di erogare prestiti o mutui.
Il campo di applicazione di questo particolare diritto all’oblio è molto diverso dal classico diritto all’oblio.
Ha senso però classificare anche questo diritto come diritto all’oblio perché anche in questi casi si tratta di una situazione negativa del passato che potrebbe causare problemi oggi.
Il trascorrere del tempo determina l’irrilevanza di quella informazione e quindi di conseguenza determina la nascita di un diritto dell’interessato a non fornire o a nascondere quella stessa informazione.
Conclusioni
Dopo aver letto l’articolo, dovrebbe essere più chiaro cos’è il diritto all’oblio.
Richiedere la cancellazione di un dato può comunque essere un affare complicato.
Ancora più complicato può essere gestire una richiesta di cancellazione che proviene da un interessato.
Fissa adesso una call per la tua consulenza sul diritto all’oblio!
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